Una gelateria a chilometro zero valorizza ingredienti locali e stagionali. Nel testo pubblicato nel 2022, l’articolo 2 della legge 17 maggio 2022, n. 61 definisce a chilometro zero i prodotti le cui materie prime agricole primarie sono prodotte e trasformate entro un raggio di 70 km dal luogo di vendita, oppure nella stessa provincia. Fonte normativa del 2022.
La definizione riguarda provenienza e filiera degli ingredienti: non dimostra automaticamente che ogni componente del gelato sia locale, né garantisce da sola qualità nutrizionale o superiorità del prodotto.

Km zero e filiera corta non sono sinonimi
La stessa legge distingue la filiera corta, con nessun intermediario commerciale o uno solo fra produttore e consumatore. Le cooperative e i consorzi indicati dalla norma non sono considerati intermediari. Una filiera corta non implica necessariamente una provenienza entro la soglia territoriale del chilometro zero.
Come applicare il principio in gelateria
- documentare produttore, luogo di origine e trasformazione di ogni materia prima
- indicare con chiarezza quali gusti usano ingredienti locali, senza estendere la dichiarazione all’intero assortimento
- adattare i gusti alla disponibilità stagionale e verificare sempre allergeni, conservazione e tracciabilità
Un esempio storico italiano
Nel 2011 Corriere del Veneto presentava Zeno Gelato e Cioccolato di Roberto Bonato a Verona: esempio storico, non certificazione attuale. Articolo del 2011.
